Art. 15.
(Determinazione dei limiti).

      1. Fatte salve le cause di esclusione del reato previste dal codice penale e da altre norme speciali, non è punibile il personale addetto ai servizi di informazione che, nel rispetto dei presupposti e delle procedure previsti dal presente articolo e dall'articolo 16, pone in essere una condotta costituente reato durante la predisposizione o l'esecuzione di operazioni deliberate ed autorizzate nell'esercizio delle funzioni proprie dei servizi e per il raggiungimento delle finalità istituzionali degli stessi.
      2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura le seguenti fattispecie: delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche; reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale; delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che essi configurino condotte di favoreggiamento personale o reale, connesse o strumentali ad operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 16, sempre che tale favoreggiamento non si realizzi attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagioni uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti.
      3. La speciale causa di giustificazione prevista dal presente articolo si applica solo a seguito di una valutazione di proporzionalità della condotta tenuta rispetto alla realizzazione dei fini istituzionali dei servizi di informazione. Ai fini della detta valutazione di proporzionalità, il ricorso ad una condotta costituente reato è consentito solo quando, a seguito di una

 

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completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti:

          a) la condotta è tenuta nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione, nell'ambito di operazioni autorizzate;

          b) la condotta è indispensabile ed adeguata al raggiungimento del risultato che l'attività si prefigge;

          c) il risultato non è diversamente perseguibile.

      4. Se, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, le attività di cui al comma 1 sono svolte da persone non addette ai servizi di informazione e risulta che il ricorso ad esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, agli addetti ai servizi.
      5. La documentazione relativa alle condotte di cui al presente articolo è conservata in apposito archivio segreto, unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate, istituito presso il Dipartimento.